1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:
a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;
b) il risultato non è diversamente perseguibile;
c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.
Art. 10-quater. - 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al
Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all'autorità giudiziaria che procede, l'esistenza dell'autorizzazione.
Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine
Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura.
2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO).
Art. 10-novies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».